23 Febbraio 2018

Controversie ex art. 28 l. n. 794 del 1942 e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 – Riti applicabili e competenza.

Sez. U civili, sentenza n. 4485 del 23 febbraio 2018 Pres. G. Canzio, Est. R. Frasca

Le Sez. U su questioni di massima di particolare importanza, concernenti i crediti per spese giudiziali dell’avvocato, hanno affermato che:

è esclusa la possibilità di introdurre l’azione sia con il rito di cognizione ordinaria e sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico, di cui agli artt. 702 bis e segg. c.p.c.;

la controversia di cui all’art. 28 della l. n. 794 del 1942, sia se introdotta ai sensi dell’art. 702 bisc.p.c., sia in via monitoria, ha ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, tanto se prima della lite vi sia una contestazione sull’an debeaturquanto se non vi sia;

una volta introdotta, essa resta soggetta al rito di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, anche quando il cliente sollevi contestazioni riguardo all’an;

soltanto qualora il convenuto svolga una difesa che si articoli in via riconvenzionale o di compensazione o di accertamento pregiudiziale, l’introduzione di una domanda ulteriore e la sua esorbitanza dal rito di cui all’art. 14 comporta − sempre che non si ponga anche un problema di connessione ai sensi degli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., e, se è stata adita la corte di appello, il problema della soggezione della domanda del cliente alla competenza di un giudice di primo grado, che ne impone la rimessione ad esso − che si debba dar corso alla trattazione di detta domanda con il rito sommario.

20 Febbraio 2018

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI RILASCIO DELLE LICENZE PER SVOLGERE IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI E COMUNICAZIONI CONNESSE (LEGGE 20 NOVEMBRE 1982, N. 890) E DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (ARTICOLO 201 DEL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285)

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